IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Delega ai comuni
 
   I  sindaci  dei  comuni  delle  regioni  Abruzzo  sono  delegati a
rilasciare le autorizzazioni previste dai commi 3  e  4  dell'art.  2
della  legge  28  marzo 1991, n. 112, in base alle disposizioni della
citata legge n. 112/91, del regolamento di esecuzione  del  Ministero
dell'industria, commercio ed artigianato e della presente legge.
   I  sindaci  rilasciano  le  autorizzazioni  dopo aver acquisito il
nulla-osta della Giunta Regionale da concedere, per le autorizzazioni
di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 112/91, sentito  il  parere
della Commissione prevista dall'art. 4 comma 3, della citata legge.
   L'acquisizione   del   nulla-osta   non   e'   necessario  per  le
autorizzazioni in sostituzione di quelle gia' esistenti e nei casi di
sub-ingresso.