IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Delega ai comuni I sindaci dei comuni delle regioni Abruzzo sono delegati a rilasciare le autorizzazioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 112, in base alle disposizioni della citata legge n. 112/91, del regolamento di esecuzione del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato e della presente legge. I sindaci rilasciano le autorizzazioni dopo aver acquisito il nulla-osta della Giunta Regionale da concedere, per le autorizzazioni di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 112/91, sentito il parere della Commissione prevista dall'art. 4 comma 3, della citata legge. L'acquisizione del nulla-osta non e' necessario per le autorizzazioni in sostituzione di quelle gia' esistenti e nei casi di sub-ingresso.